Una recentissima ordinanza della Suprema Corte (ord. 20128/2020) ha nuovamente posto all'attenzione dei commentatori gli effetti che produce la cancellazione della società di capitali dal Registro Imprese sui soci della stessa in merito ai rapporti pendenti ed alla responsabilità per i debiti ancora in essere.
Nel caso specifico infatti l'Agenzia Delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento ai soci di una società estinta il cui oggetto derivava dal reddito accertato alla società in esito all'intervenuta estinzione della stessa.
L'Agenzia argomentava che l'attivo non distribuito e "scoperto" successivamente all'estinzione della società sarebbe sottoposto ad un regime di comunione ordinaria tra i soci superstiti i quali sarebbero destinati a succedere alla società estinta nei rapporti debitori non ancora definiti all'esito della liquidazione.
La Suprema Corte, richiamandosi al noto precedente delle Sezioni Unite (Cass. 12 marzo 2013 n. 6070) ha confermato che la cancellazione della società dal registro imprese comporta l'estinzione definitiva della stessa e determina un fenomeno "di tipo" successorio, in virtù del quale l'obbligazione non si estingue ma si trasferisce ai soci. Ciò premesso i medesimi sono tuttavia chiamati a risponderne entro i limiti fissati dall'art. 2495, 2° comma, c.c. ovvero nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione in caso di società di capitali ovvero illimitatamente nel caso di società di persone.
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