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Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale delle società ​

Immagine del redattore: Paolo VitielloPaolo Vitiello

Il nuovo art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 - convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 - così come novellato dall'art. 1, comma 266 della L. 30 dicembre 2020 n. 178 consente il ripianamento delle perdite emerse nell’esercizio 2020 che riducano il capitale sociale di oltre un terzo entro il quinto esercizio successivo. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui sopra. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Le suddette perdite devono tuttavia essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.


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