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Materiali

"Quante più parole si adopera in distendere una legge, tanto più scura essa può diventare"

- Ludovico Antonio Muratori -

17 ottobre 2022

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I decreti per l'efficienza del processo civile e penale nonchè per l'ufficio del processo

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Sono stati pubblicati nel Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 243 del 17 ottobre 2022 - Serie generale 

- DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149. Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
-DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150. Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
- DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 151.
Norme sull’ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre
2021, n. 134.

Il testo del supplemento è consultabile al seguente link

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1° luglio 2022

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Pubblicato il Decreto con le modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

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È stato pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale di oggi 1° luglio 2022 n. 152 (ivi alla pag. 25) il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 contenente le modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza).

8 gennaio 2021

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Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale delle società 

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L'art. 1, comma 266 della L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha sostituito l’articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, con il seguente:

« Art. 6. – (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale) – 1. Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. 2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. 3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. 4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio ».

26 novembre 2020

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Incostituzionalità del 702-ter,

2° comma, ult. periodo c.p.c.

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La Corte Costituzionale con la sentenza n. 253/2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 702-ter, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che, qualora con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa pregiudiziale a quella oggetto del ricorso principale e la stessa rientri tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice adito possa disporre il mutamento del rito fissando l’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ.

5 novembre 2020

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Pubblicato il Decreto correttivo del Codice della crisi e dell’insolvenza.

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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi 5 novembre 2020 n. 276  (ivi alla pag. 5) il D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 contenente disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 

 17 luglio 2020

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Misure a favore degli aumenti di capitale delle società di capitali

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L'art. 44 D.L. 16 luglio 2020, n. 76   introduce una serie di modifiche alle norme che regolano le operazioni sul capitale Il testo della norma recita quanto segue: 

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1. Sino alla data del 30 aprile 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la meta' del capitale sociale, non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, richiesta dall'articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, del codice civile e dall'articolo 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, alle deliberazioni aventi ad oggetto: a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile; b) l'introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, come modificato dal presente articolo; c) l'attribuzione agli amministratori della facolta' di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.

2. Nei casi di cui al comma 1, la deliberazione e' pertanto validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze piu' elevate.

3. Sino alla data del 30 aprile 2021, le societa' con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del 20 per cento del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste dalla norma medesima. I termini di convocazione dell'assemblea per discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della meta'. 4. Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 2441 del codice civile, come modificato dal presente articolo, sono sostituiti dai seguenti: "L'offerta di opzione deve essere depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della societa', con modalita' atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticita' dei documenti e la certezza della data di pubblicazione o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta sul sito internet della societa' con le modalita' sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione nel registro delle imprese. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la societa' puo' prevedere che il diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente all'esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle societa' con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il diritto di opzione puo' essere escluso dallo statuto, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, o, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, nei limiti del dieci per cento del numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e cio' sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una societa' di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della societa' entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.".

12 maggio 2020

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Le linee guida del Tribunale di Ravenna per la trattazione delle udienze e per l'accesso agli uffici

 

 Pres. Trib. Ravenna decr. n. 44/2020

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Pres. Trib. Ravenna decr. n. 46/2020

6 maggio 2020

​

I Protocolli del Tribunale di Ravenna per la trattazione delle udienze.

 

Trattazione scritta

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Trattazione da remoto

 30 aprile 2020

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"Immuni" 

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La regolamentazione del sistema di allerta Covid 19

 

Art. 6 D.L. 30 aprile 2020 n. 28

27 aprile 2020

​

La proposta Maffei Alberti - Gnudi per una procedura agevolata di concordato in continuità

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Il Sole 24 Ore - 27 aprile 2020

21 aprile 2020

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Linee-guida sull'uso dei dati di localizzazione e di contact tracing nel contesto COVID 19

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EDPB GUIDELINES n. 04/2020

16 aprile 2020

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"Il caso Bending Spoons" 

L'adozione del contact tracing tramite l'app Immuni. Il testo dell'ordinanza.

Comm. Straord. ord. n. 10/2020

14 aprile 2020

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Le disposizioni per il funzionamento della Giustizia aggiornate al Decreto Liquidità

 

Periodo dal 9.3 al 30.6.2020

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Corte d'appello di Bologna decreti  Pres. vicario 

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Tribunale di Ravenna decreti Presidente

 30 giugno 2020

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Covid-19 nuova ipotesi di

mediazione obbligatoria 

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La L. 25 giugno 2020, n. 70, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 ha introdotto l'art. 1 quater che recita quanto segue: 

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All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente: "6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, puo' essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilita' della domanda"».

 

8 aprile 2020

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Le misure temporanee previste dal Decreto Liquidità per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione

(artt. 9 - 10 D.L. 8.4. 2020, n. 23)

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