top of page
Immagine del redattorePaolo Vitiello

Assemblee e CDA in videoconferenza dopo il COVID 19

L'art. 106, 2° comma, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, così come modificato dall'art. 1, L. 24 aprile 2020 n. 27, consente a qualsiasi società, in deroga a qualsiasi altra normativa, di svolgere qualsiasi assemblea esclusivamente in videoconferenza, purchè la relativa modalità sia disposta nell'avviso di convocazione. Tale modalità può essere utilizzata per tutte le assemblee che si terranno sino al 31 luglio 2020.

Durante questo periodo si può quindi immaginare che le assemblee societarie potranno assumere le seguenti forme:

- l’assemblea “ordinaria”, ovvero quella convocata e tenuta secondo le forme codicistiche e/o statutarie (con la presenza - fisica - dei partecipanti); tale scelta potrà essere effettuata dagli amministratori alla condizione che la società riesca a garantire il rispetto delle normativa speciale attualmente in vigore che impone il distanziamento sociale e l’isolamento delle persone a rischio sanitario. In questo caso i soci verranno convocati in assemblea nelle forme solite; il Presidente ed il Segretario si troveranno entrambi nel luogo ove si terrà l'Assemblea e provvederanno di conseguenza alla verifica circa la regolarità della convocazione e del suo svolgimento, sottoscrivendo il relativo verbale al termine delle operazioni.

- l’assemblea “mista”, ovvero quella convocata e tenuta secondo la normativa emergenziale e/o le clausole statutarie che prevedano la videoconferenza come forma alternativa di partecipazione; in questo caso i soci hanno la facoltà di scegliere se partecipare direttamente, nel rispetto della normativa sanitaria vigente, o a distanza. Di tale modalità si dovrà dar conto nell'avviso di convocazione che sarà comunque necessario al pari della presenza contemporanea del Presidente e del Segretario nel luogo in cui l'assemblea è convocata.

- L'assemblea "da remoto" nella quale si potrà partecipare solo in collegamento audio-video. Tale modalità dovrà essere indicata (imposta) ai soci già nell'avviso di convocazione (riferendosi espressamente alle disposizioni emergenziali sopracitate) e non richiede la contemporanea presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario; ciò ovviamente rende inutile individuare nell'avviso di convocazione il luogo ove si terrà l'assemblea ovvero richiedere la presenza fisica del Segretario presso la sede della società. Per tale ragione si dovrebbe propendere infine per la validità del verbale di assemblea sottoscritto dal solo Segretario, ovvero colui che materialmente lo ha redatto.



Comments


bottom of page