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Il modello 231/2001 e la crisi d'impresa

Aggiornamento: 11 set 2020

Un recente articolo apparso sul portale "Il Fallimentarista" (C. SANTORIELLO - E. PERUSIA Dal modello organizzativo 231 agli adeguati assetti richiesti dal Codice della crisi e dell'insolvenza), analizza le similitudini tra il modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001 e gli "adeguati assetti organizzativi" richiesti dall'art. 3 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi e dell'Insolvenza).

La riforma delle procedure concorsuali richiede infatti all'impresa di adottare gli assetti organizzativi più idonei a far emergere tempestivamente eventuali difficoltà economiche e finanziarie, al fine di valutare le possibilità di superamento di tale stato di crisi transitoria e di prevenire conseguentemente il rischio di future insolvenze.

In quest'ottica rientra la modifica dell'art. 2086 c.c. il cui secondo comma ora recita quanto segue:

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

In sostanza si richiede all'imprenditore di prevedere la gestione del rischio della crisi d'impresa, così come con l'adozione del modello 231/2001 si richiede allo stesso di prevenire la commissione dei reati presupposto.

Si possono altresì configurare ipotesi in cui la mancata osservanza delle prescrizioni in tema di adozione di un efficace assetto organizzativo per la rilevazione della crisi può determinare una responsabilità da reato della persona giuridica. Ad esempio la consapevole rinuncia alla vigilanza sullo stato finanziario, economico e patrimoniale della propria azienda potrebbe determinare l'insorgenza di una fattispecie di reato, rientrante fra i delitti presupposto di cui all'art. 24 d.lgs. n. 231/2001.

Una prima ipotesi è quella prevista dall'art. 2625 c.c., ai sensi del quale “1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento della attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. 2. Se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. 3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58”.

Una seconda ipotesi potrebbe condurre alla contestazione del delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Tale illecito è previsto dall'art. 2638 c.c., il quale prevede che “1. gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. 3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

E' quindi auspicabile che la redazione dei nuovi modelli organizzativi o l'implementazione di quelli esistenti tenga conto dei nuovi rischi collegati alle modifiche introdotte dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, in parte già in vigore.


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