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La nullità della clausola derogante l'art. 1957 c.c. nelle fideiussioni; conseguenze.

Recenti precedenti giurisprudenziali forniscono interessanti spunti applicativi del principio di diritto, fissato dalla Suprema Corte con la nota pronuncia del 12 dicembre 2017 n. 29817 (in Foro it. 2018, 1, I, 152). Nella motivazione del citato provvedimento si legge: In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2 la stipulazione "a valle" di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse "a monte" (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato.

La fissazione di tale principio non poteva non avere ricadute sul rilevante contenzioso tra banche e garanti che si sono manifestate attraverso la proposizione di eccezioni di nullità dei contratti fideiussori nel loro complesso per violazione della normativa antitrust.

Tale impostazione non è stata condivisa dai più recenti precedenti giurisprudenziali che nondimeno hanno riconosciuto la nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art 1957 c.c.

In questo senso si è espresso il Tribunale di Milano nella sentenza n. 2637 del 28 aprile 2020; nella motivazione del citato provvedimento l'estensore precisa che la nullità della suddetta clausola consegue dal fatto che la stessa costituisce, insieme ad altre clausole conformi al modello ABI, lo sbocco dell'intesa vietata e quindi lo strumento per l'attuazione della condotta illecita. Di conseguenza ne deve essere pronunciata la nullità senza che la stessa debba riverberarsi sull'intero contratto posto che trattasi di clausola a favore della Banca e quindi non determinante ai fini della manifestazione del consenso del fideiussore.

Nel medesimo senso si è espresso, più di recente, il Tribunale di Brescia con sentenza del 23 giugno 2020. Ciò che rileva del provvedimento indicato sono peraltro le conseguenze derivanti dalla disapplicazione della clausola in oggetto e la necessaria reviviscenza della disciplina codicistica.

La norma di cui all'art. 1957, 1° comma, c.c. prevede infatti che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

Nel caso in esame la Banca, non aveva dato corso ad iniziative giurisdizionali nei confronti del debitore principale rilevanti ad interrompere il termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, cosicchè nel caso specifico l'estensore ha rilevato l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria.








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