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Le modifiche "a tempo" alle maggioranze per gli aumenti di capitale - La Relazione al decreto.

L’art. 44 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 ha modificato gli art. 2368 e 2369 c.c. introducendo alcune disposizioni concernenti l’abbassamento del quorum richiesto per l’aumento di capitale nelle società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Ulteriori disposizioni del medesimo provvedimento riguardano il diritto di opzione previsto dall'art. 2441 c.c., che viene riconosciuto ai soci sulle azioni di nuova emissione e sulle obbligazioni convertibili in azioni, in maniera proporzionale al numero di azioni da essi già possedute.

Si tratta di modifiche a carattere temporaneo, destinate ad applicarsi fino alla data del 30 aprile 2021.

Definitive invece sono le modifiche introdotte dalla norma di cui al comma 4 del citato articolo, destinate a sostituire il secondo, il terzo ed il quarto comma.,dell'art. 2441 c.c.

Il Dossier esplicativo presentato al Senato a corredo del provvedimento (Dossier n. 275) in merito alle norme indicate recita quanto segue:

I commi 1 e 2 recano disposizioni transitorie, la cui efficacia è limitata al 30 aprile 2021, che consentono alle assemblee delle società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, purché costituite con la presenza di almeno la metà del capitale societario, di deliberare con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anziché con la maggioranza rafforzata dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea, come richiesto dagli artt. 2368, secondo comma, secondo periodo, e 2369, terzo e settimo comma, c.c.

I citati articoli del codice si riferiscono alla convocazione dell'assemblea straordinaria per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. In particolare:

  • l'art. 2368, secondo comma, secondo periodo, prevede che, in prima convocazione, l’assemblea straordinaria sia regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e le deliberazioni debbano essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea;

  • l'art. 2369, terzo comma, stabilisce che, per la seconda convocazione, l’assemblea straordinaria sia regolarmente costituita quando è rappresentato oltre un terzo del capitale sociale e le deliberazioni debbano essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea;

  • l'art. 2369, settimo comma, dispone che, per le convocazioni successive alla seconda, l’assemblea straordinaria sia regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e le deliberazioni debbano essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Si specifica che affinché l’assemblea possa deliberare con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, essa deve essersi costituita con la presenza di almeno la metà del capitale societario; diversamente, continueranno ad applicarsi le norme ordinarie sopra citate, che prevedono il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato nell’assemblea medesima.

La norma costituisce diretta applicazione del principio enunciato dall’art. 83 della direttiva UE 1132/2017, secondo cui gli Stati membri possono stabilire che, per l’adozione di talune decisioni - tra cui anche quelle riguardanti l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione di cui all’art. 72 della medesima direttiva (e per le quali, in via generale, sarebbe richiesta una maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti attribuiti ai titoli rappresentati o al capitale sottoscritto rappresentato) - sia sufficiente la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai titoli rappresentati in assemblea o al capitale sottoscritto rappresentato in assemblea purché in essa sia rappresentato almeno la metà del capitale sottoscritto.

Come accennato, si tratta di una norma provvisoria, destinata ad avere efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 30 aprile 2021.

Le deliberazioni che possono essere assunte con un quorum meno qualificato nei termini sopra descritti sono quelle collegate ad operazioni di aumento di capitale e precisamente quelle riguardanti:

  • gli aumenti del capitale sociale attraverso nuovi conferimenti in natura o di crediti (artt. 2440 e 2441 c.c.);

  • l’esclusione del diritto di opzione, da inserire tramite apposita clausola nello statuto sociale (art. 2441, quarto comma, ultimo periodo, c.c.);

  • il riconoscimento, a favore degli amministratori, della facoltà di aumentare il capitale sociale (art. 2443 c.c.).

I commi 3 e 4 riguardano il diritto di opzione, che normalmente viene riconosciuto ai soci sulle azioni di nuova emissione e sulle obbligazioni convertibili in azioni, in maniera proporzionale al numero di azioni da essi già possedute. Entrambi incidono sull’art. 2441 del codice civile: il comma 3 con una norma di carattere transitorio, destinata ad applicarsi soltanto fino alla data del 30 aprile 2021, mentre il comma 4 con modifiche destinate a sostituire, a regime, la normativa vigente.

In particolare, il comma 3 si riferisce agli aumenti di capitale sociale delle società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione effettuati mediante conferimenti con esclusione del diritto di opzione attualmente regolato dall’art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c.

L’articolo 2441, comma quarto, secondo periodo, c.c. prevede che “nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale”.

I mercati regolamentati (la cui organizzazione e disciplina è contenuta nel TUF – Testo Unico Finanziario, di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998; in particolare agli articolo 64 e ss.gg.) sono sistemi in cui, nel rispetto di leggi e regolamenti, vengono immesse da più intermediari, per conto proprio o dei loro clienti, proposte di vendita e di acquisto di strumenti finanziari. Le proposte trovano esecuzione abbinandosi con le proposte di segno contrario (ma compatibili per prezzo e quantità) immesse nel sistema da altri intermediari, senza l'interposizione del gestore del mercato (negoziazione cd. multilaterale). La caratteristica dei mercati regolamentati riguarda l'ampiezza delle informazioni disponibili per gli investitori relativamente all'emittente gli strumenti finanziari ivi negoziati. Sono gestiti da società di gestione del mercato autorizzate dalla Consob che adottano un regolamento approvato dalla stessa Consob (Borsa Italiana)

Come i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione sono autorizzati dalla Consob e disciplinati da regole sottoposte alla stessa Autorità. Ai sensi dell’articolo 1, comma 5-octies, lettera a) del Testo Unico Finanziario – TUF di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, si intende per sistema multilaterale di negoziazione un sistema multilaterale - ovvero un sistema che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari - gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari.

Le principali differenze rispetto ai mercati regolamentati sono due: i sistemi multilaterali di negoziazione possono essere gestiti anche da soggetti diversi da società di gestione del mercato (banche o SIM), purché autorizzati allo specifico servizio di investimento della gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. Anche il set informativo a disposizione è meno ampio rispetto ai mercati regolamentati.

Le disposizioni contenute nel comma 3, permettono sino al 30 aprile 2020 di deliberare un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione in ipotesi di conferimento anche in mancanza di una espressa previsione statutaria e nel limite del venti per cento (in luogo del dieci per cento) del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, del numero delle azioni preesistenti.

Ulteriore semplificazione è rinvenibile nella riduzione alla metà(46) dei termini di convocazione previsti per l’assemblea dei soci chiamata a discutere e deliberare su tale argomento.

Il comma 4 apporta modifiche, a regime, al medesimo art. 2441 del codice civile, sostituendone il secondo, il terzo ed il quarto comma.

In particolare, rispetto alla normativa previgente:

si riduce di un giorno il termine concesso per l’esercizio del diritto di opzione, che non può essere inferiore a quattrodici giorni (anziché quindici) decorrenti dalla data di pubblicazione dell’offerta di nuove azioni o obbligazioni convertibili in azioni sul sito internet della società ovvero, in mancanza, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese (secondo comma);

si prevede che le società possano stabilire che vi sia, da parte del socio, il contestuale esercizio tanto del diritto di opzione quanto del diritto di prelazione sulle azioni non optate, con l’indicazione del numero massimo di azioni sottoscritte; tale norma si applica, oltre che per le azioni quotate nei mercati regolamentati, anche per le azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione (terzo comma);

si stabilisce che lo statuto societario possa escludere il diritto di opzione non solo nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente ma, qualora non vi sia indicazione del valore nominale delle azioni, nei limiti del dieci per cento del numero delle azioni preesistenti (fermo restando, come già previsto in precedenza, che il prezzo di emissione delle azioni debba corrispondere al valore di mercato delle azioni stesse e ciò risulti da apposita relazione redatta da un revisore dei conti o da una società di revisione legale).

si richiede un’apposita relazione degli amministratori dalla quale siano desumibili le ragioni che hanno portato alla decisone di escludere o limitare il diritto di opzione; tale relazione deve essere depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine di convocazione dell’assemblea nella quale dovrà deliberarsi l’inserimento nello statuto della suddetta clausola di esclusione/limitazione, fatto salvo quanto eventualmente diversamente stabilito dalle leggi speciali. Anche questa norma si applica tanto alle società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati, quanto alle società le cui azioni sono negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione (quarto comma).





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