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"Se è un problema si risolve, se non si risolve non è un problema" (Anonimo Napoletano)

Il Blog

Materiali

17 ottobre 2022

I decreti per l'efficienza del processo civile e penale nonchè per l'ufficio del processo

Sono stati pubblicati nel Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 243 del 17 ottobre 2022 - Serie generale 

- DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149. Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
-DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150. 
Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
- DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 151.
Norme sull’ufficio per il processo in attuazione della 
legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre
2021, n. 134.

Il testo del supplemento è consultabile al seguente link

1° luglio 2022

Pubblicato il Decreto con le modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

È stato pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale di oggi 1° luglio 2022 n. 152 (ivi alla pag. 25) il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 contenente le modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza).

8 gennaio 2021

Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale delle società 

L'art. 1, comma 266 della L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha sostituito l’articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, con il seguente:

« Art. 6. – (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale) – 1. Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. 2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. 3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. 4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio ».

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