30 giugno 2020
La L. 25 giugno 2020, n. 70, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 ha introdotto l'art. 1 quater che recita quanto segue:
All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente: "6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, puo' essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilita' della domanda"».
La formulazione della norma appare ictu oculi infelice.
Il legislatore afferma che sono sottoposte a condizione di procedibilità della domanda giudiziale tutte le controversie nelle quali ai sensi del comma 6-bis DL cit. può essere valutata l'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
Non vi è quindi una determinazione certa della materia oggetto della condizione di procedibilità posto che la valutazione circa il collegamento tra la responsabilità del debitore e lo stato emergenziale dev'essere accertato caso per caso in via giudiziale senza alcuna restrizione di materia.
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