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Il framing ed il diritto d'autore

Il framing è una pratica assai in voga sul web in base alla quale con un collegamento ipertestuale si richiama il contenuto di un altro sito internet, spesso al fine di evitare l'indicazione della provenienza dei contenuti ed impedire all'autore l'esercizio delle sue prerogative in merito all'utilizzo dei predetti contenuti.


Il Diritto dell'Unione si occupa dell'argomento in particolare nella Direttiva 2001/29.


All'art. 3, par. 1 del citato provvedimento si legge che: Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

Tali diritti non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico.


D'altro canto l’art. 6, par. 1, della medesima direttiva così dispone: Gli Stati membri prevedono un’adeguata protezione giuridica contro l’elusione di efficaci misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.

Il successivo par. 6 fornisce, ai fini dell'applicazione della direttiva, la definizione delle “misure tecnologiche” ovvero tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d’autore o del diritto connesso al diritto d’autore, così come previsto dalla legge[,] o d[e]l diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativo alla tutela giuridica delle banche di dati (GU 1996, L 77, pag. 20)].


Le misure tecnologiche sono considerate “efficaci” nel caso in cui l’uso dell’opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l’obiettivo di protezione».


Sulla base di tali principi un recente provvedimento della Corte di Giustizia (CGUE, Grande Sezione, sentenza 9 marzo 2021, causa C-392/19) è giunto a definire la legittimità del framing ed i limiti del suo utilizzo.


Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha chiesto alla Corte di Giustizia, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi di tale disposizione il fatto di incorporare, mediante la tecnica del framing, in una pagina Internet di un terzo, opere protette dal diritto d’autore e messe a disposizione del pubblico in libero accesso con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore su un altro sito Internet, qualora tale incorporazione eluda misure di protezione contro il framing adottate o imposte da tale titolare.


La Corte di Giustizia si è così espressa:


L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi di tale disposizione il fatto di incorporare, mediante la tecnica del framing, in una pagina Internet di un terzo, opere protette dal diritto d’autore e messe a disposizione del pubblico in libero accesso con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore su un altro sito Internet, qualora tale incorporazione eluda misure di protezione contro il framing adottate o imposte da tale titolare.



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