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La prescrizione del reato presupposto non esclude la responsabilità dell'ente ex D.Lgs 231/01


Una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. Pen., sez. VI, 9 ottobre 2020 n. 28210) in materia di responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 231/01 ha confermato il principio secondo il quale è necessario, in caso di prescrizione del reato presupposto, procedere comunque all'accertamento incidentale della sussistenza del fatto.

Nella motivazione del provvedimento si legge:

Costituisce jus receptum in tema di responsabilità degli enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell'art. 8, comma primo, lett. b) d.lgs. n. 231 del 2001, deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato (Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla e altri, Rv. 255369); ancora, in tema di responsabilità da reato degli enti, la separazione delle posizioni processuali di alcuni degli imputati del reato presupposto per effetto della scelta di riti alternativi non incide sulla contestazione formulata nei confronti dell'ente né riduce l'ambito della cognizione giudiziale; da ciò consegue che dall'assoluzione di uno degli imputati del reato presupposto, non per insussistenza del fatto, non discende automaticamente l'esclusione della responsabilità dell'ente, dovendo il giudice procedere ad una verifica del reato presupposto alla stregua dell'integrale contestazione dell'illecito formulata nei confronti dell'ente, accertando la sussistenza o meno delle altre condotte poste in essere dai coimputati nell'interesse o a vantaggio dell'ente. (Sez. 6, n. 49056 del 25/07/2017, P.G. e altro in proc. Brambilla e altri, Rv. 271563).

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