L'art. 91 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ha aggiunto all'articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, il comma 6-bis che recita quanto segue: "Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.
La norma si riflette con evidenza su tutti i rapporti obbligatori ed introduce una causa di non imputabilità dell’inadempimento e di esclusione della responsabilità dell'inadempiente purchè l’inadempimento derivi dal rispetto delle misure di contenimento previste dal decreto; L’ultimo capoverso interrompe infine l’applicazione automatica delle disposizioni, contrattuali e non, contenenti penali o decadenze connesse al ritardo nell’adempimento.
Il verificarsi della fattispecie dovrà sempre essere valutato dal giudice, il quale, ad avviso di chi scrive, dovrà considerare non solo il collegamento concreto tra l’inadempimento ed il rispetto delle misure di contenimento, ma anche eventuali altre circostanze (magari addotte dal creditore) che avrebbero comunque consentito al debitore di adempiere.
L’introduzione di una causa di non imputabilità dell’inadempimento consente infine alla parte interessata di dichiarare la propria volontà di sospendere l’adempimento per tutta la durata del provvedimento emergenziale che lo impedisce.
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