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La Corte sancisce l'incostituzionalità dei Giudici Ausiliari a decorrere dal 31.10.2025

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 41 depositata il 17 marzo 2021 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57).

Il percorso logico del provvedimento può essere riassunto nei seguenti punti, estratti dalla motivazione della sentenza:

- L’art. 106, primo comma, Cost. stabilisce che «[l]e nomine dei magistrati hanno luogo per concorso» (...) Il Costituente non ha, però, previsto in termini assoluti l’esclusività dell’esercizio della giurisdizione in capo alla magistratura nominata a seguito di pubblico concorso. (...) Tale considerazione si è tradotta nella formulazione del secondo comma dell’art. 106 Cost.: «La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli». (...)

- Si è posto quindi il problema se l’esercizio – da parte di un magistrato onorario, seppur in via eccezionale e transitoria – di attività giurisdizionale collegiale fosse compatibile, o no, con la prescrizione dell’art. 106, secondo comma, Cost., che – come già detto – limita il riconoscimento della magistratura onoraria all’esercizio di funzioni di “giudice singolo”, essendo dubbio che, se un “giudice singolo” ordinario togato poteva esercitare, temporaneamente ed eccezionalmente, le funzioni di componente di un collegio giudicante, ciò potesse fare anche un magistrato onorario. (...)

- Le decisioni della Corte in argomento hanno nel tempo autorizzato l'utilizzo del magistrato onorario quale componente di un collegio giudicante a condizione sussistessero «esigenze eccezionali dell’amministrazione della giustizia». (...)

- Non di meno, il legislatore ordinario (d.l. n. 69 del 2013) – seppur per una ragione apprezzabile, ossia «[a]l fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza» – ha introdotto, a Costituzione invariata (quanto all’art. 106, secondo comma), la nuova e inedita figura di magistrato onorario, oggetto delle disposizioni censurate – il giudice ausiliario d’appello – con l’assegnazione di funzioni attribuite a giudici – non già «singoli», come ancora richiedeva, e tuttora richiede, l’art. 106, secondo comma, Cost. – ma tipicamente collegiali e di secondo grado, quali erano, e sono, quelle esercitate dalle corti d’appello. (...)

- Tale vizio di illegittimità costituzionale non è eliso dalle prescrizioni dettate dalle disposizioni censurate, quanto alla disciplina dell’incompatibilità, nonché dell’astensione e della ricusazione (artt. 69 e 70 del d.l. n. 69 del 2013), per assicurare, comunque, l’indipendenza e la terzietà del giudice, le quali operano sul diverso piano della concreta realizzazione della tutela giurisdizionale. (...)

- È tuttavia di evidenza palmare che il venir meno dell'apporto dei giudici ausiliari recherebbe, nell’immediato, un grave pregiudizio all’amministrazione della giustizia, tanto più nella situazione attuale, che vede come urgente l’esigenza di riduzione dei tempi della giustizia, e quindi anche di quella civile, dove hanno operato e operano i giudici ausiliari presso le corti d’appello. (...)

- A fronte della violazione dei parametri evocati nel sindacato di legittimità costituzionale – quale, nella fattispecie, il contrasto di questa nuova figura di magistrato onorario con l’art. 106, primo e secondo comma, Cost. – è possibile che sussistano altri valori costituzionali di pari – e finanche superiore – livello, i quali risulterebbero in sofferenza ove gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale risalissero (retroattivamente, come di regola) fin dalla data di efficacia della norma oggetto della pronuncia. (...)

- Occorre allora – come soluzione, nella specie, costituzionalmente adeguata alla protezione di tali valori – che la declaratoria di illegittimità delle disposizioni censurate lasci al legislatore un sufficiente lasso di tempo che assicuri la «necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale». (...)

- A tal fine la reductio ad legitimitatem può invece farsi, con la sperimentata tecnica della pronuncia additiva, inserendo nella normativa censurata un termine finale entro (e non oltre) il quale il legislatore è chiamato a intervenire. (...)

- Un’analoga prescrizione limitativa – allo scopo di evitare, nell’immediato, un pregiudizio all’amministrazione della giustizia – è possibile anche nell’attuale contesto normativo, che vede una riforma in progress della magistratura onoraria (d.lgs. n. 116 del 2017), la cui completa entrata in vigore è già differita per vari aspetti al 31 ottobre 2025 (art. 32 di tale decreto legislativo) e che è attualmente oggetto di iniziative di ulteriore riforma, all’esame del Parlamento (d.d.l. n. S1516, testo unificato dei d.d.l. numeri 1438, 1555, 1582 e 1714). (...)

- Sicché l’illegittimità costituzionale della normativa censurata può essere dichiarata nella parte in cui non prevede che essa si applichi fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi contemplati dal citato art. 32 del d.lgs. n. 116 del 2017, così riconoscendo ad essa – per l’incidenza dei concorrenti valori di rango costituzionale – una temporanea tollerabilità costituzionale, rispetto all’evocato parametro dell’art. 106, primo e secondo comma, Cost. (...)

In tale periodo rimane – anche con riguardo ai giudizi a quibus – legittima la costituzione dei collegi delle corti d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni, sopra richiamate, che garantiscono l’indipendenza e la terzietà anche di questo magistrato onorario.



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