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Immagine del redattorePaolo Vitiello

Le norme contenute nei DPCM si possono disapplicare?

Terminata la fase "strettamente" emergenziale da diversi giorni si dibatte sulla legittimità dell'utilizzo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quale strumento per l'emanazione di norme che incidono sulle libertà costituzionali dei cittadini e sui diritti a loro garantiti dall'ordinamento.

Gli argomenti a favore e contro sono sufficientemente trattati nella lettera aperta inviata al Presidente del Consiglio da autorevoli giurisperiti piemontesi ( https://www.open.online/2020/04/29/ripristinare-garanzie-costituzionali-lettera-aperta-premier-conte-trenta-giuristi-torinesi ) e nell'articolo del prof. Massimo Luciani pubblicato nella rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti il 10 aprile scorso ("Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell'emergenza" (scaricabile all'indirizzo https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/massimo-luciani/il-sistema-delle-fonti-del-diritto-alla-prova-dell-emergenza ).

Ciò premesso anche coloro che sostengono la legittimità costituzionale della prassi introdotta nel periodo emergenziale devono comunque rilevare che i provvedimenti della Presidenza del Consiglio possono e debbono essere sottoposti al vaglio del giudice ordinario, il quale potrà disapplicarli se riterrà che nel caso sottoposto al suo esame i medesimi abbiano violato il principio di proporzionalità qualora non sia rilevabile il nesso di congruità e proporzione fra le misure adottate e gli eventi regolati dal provvedimento.

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