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Distanze nelle costruzioni, deroga, necessità contratto di costituzione di servitù

Immagine del redattore: Paolo VitielloPaolo Vitiello

Un recente precedente della Suprema Corte (Cass. - 12 febbraio 2021, n. 3684) conferma che nel caso in cui si voglia derogare alla distanze tra le costruzioni è necessaria la conclusione di un contratto avente per oggetto la costituzione della servitù.

Nella motivazione del provvedimento si legge infatti che per mantenere una costruzione a distanza minore di quella prescritta dalla legge, non è sufficiente una "autorizzazione" unilaterale del proprietario del fondo vicino che acconsenta alla corrispondente servitù, ma è necessario un contratto - essendo inidoneo, per i diritti reali, un atto ricognitivo - che dia luogo, appunto, alla costituzione di una servitù prediale, ex art. 1058 c.c., risolvendosi in una menomazione di carattere reale per l'immobile che alla distanza legale avrebbe diritto, a vantaggio del fondo contiguo che ne trae il corrispondente beneficio (arg. da Cass. Sez. 2, 29/04/1998, n. 4353). Ed allora, per l'esistenza di una valida volontà costitutiva di servitù in deroga alle distanze delle costruzioni o vedute, pur non occorrendo alcuna formula sacramentale, è comunque indispensabile che detta volontà sia deducibile da una dichiarazione scritta da cui risultino i termini precisi del rapporto reale tra vicini, nel senso che l'accordo faccia venir meno il limite legale per il proprietario del fondo dominante, che così acquista la facoltà di invadere la sfera esclusiva del fondo servente (cfr. Cass. Sez. 3, 29/01/1982, n. 577; Cass. Sez. 2, 14/06/1976, n. 2207; Cass. Sez. 2, 19/06/1984, n. 3630).



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