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Il mercato dell'arte, il Non Fungible Token e la tutela del diritto d'autore.

La nuova frontiera del mercato dell'arte pare dirigersi verso la vendita "sicura" di opere digitali per collezionisti di questa specifica forma di espressione.

La sicurezza circa l'unicità del contenuto, la sua provenienza e la conseguente valorizzazione dell'opera in termini di investimento è data dalla possibilità di certificare i diritti di proprietà sulla stessa mediante un NFT.

NFT è l'acronimo che identifica il Non Fungible Token ovvero un "gettone non riproducibile", un certificato che attesta l'unicità e la provenienza di un'opera digitale o dei diritti a questa connessi.

Gli NFT non sono scambiabili o duplicabili e quindi sono in grado di rendere un'opera digitale unica e di certificare chi ne sia l'autore e chi ne sia il possessore dopo il suo acquisto.

La certificazione dell'unicità e della provenienza dell'opera è fondata sulla blockchain, un registro digitale condiviso e immutabile dove vengono memorizzate le transazioni di dati che non possono essere alterati, manipolati o eliminati in quanto crittografati.

E' opportuno chiarire fin dall'inizio che con l'acquisto di un NFT il proprietario riceve un diritto esclusivo sull'opera certificata che di solito non trasferisce la proprietà dell'opera stessa, ma solo un particolare ed esclusivo diritto sulla stessa fondato sull'unicità della sua riproduzione nel linguaggio informatico e confermato dallo smart contract concluso al momento della creazione dell'NFT.

In sostanza l'NFT corrisponde al token univocamente collegato all'opera di cui costituisce il certificato di proprietà, conservato su blockchain.

Come sempre accade nel campo delle innovazioni tecnologiche la qualificazione giuridica delle fattispecie non è agevole.

Nel caso di specie si deve inizialmente capire se si tratti di un bene mobile autonomo ovvero se sia un titolo rappresentativo dell'opera ai sensi dell'art. 1996 c.c.

Dovendo tentare di dare una risposta al quesito si può ritenere che nel caso di opere native digitali, offerte dall'autore alla certificazione mediante NFT, il medesimo possa costituire un autonomo bene che favorisce la circolazione dell'opera potendosi collegare allo stesso, tramite il relativo smart contract, tutti i diritti di cui l'autore è titolare.

Nel caso invece di digitalizzazione di originali o copie di opere altrui, si ritiene che il creatore dell'NFT possa produrre il token al solo fine della disposizione dei diritti da lui ricevuti al momento dell'acquisto. Il certificato in sostanza costituirebbe un titolo rappresentativo di diritti di cui il produttore sarebbe titolare che circolerebbero in forma autonoma.

Il problema della titolarità dei diritti sull'opera fisica costituisce comunque un vincolo rilevante al fine della produzione degli NFT creati su originali o copie di opere altrui dal punto di vista della tutela del diritto d'autore.

Non si condivide infatti l'opinione secondo la quale gli NFT costituiscono un originale digitale che deve essere considerato come un qualcosa di autonomo ed isolato rispetto ai diritti spettanti all'autore dell'opera fisica la cui riproduzione viene certificata mediante il token.

Pare infatti evidente che il titolare di diritti ricevuti dall'autore dell'opera fisica possa esercitarli solo nei limiti concordati al momento dell'acquisto degli stessi.

In questo ottica lo scopo perseguito con la riproduzione costituisce un elemento dirimente ai fini della legittimità della stessa posto che la cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati dalla legge sul diritto d'autore (art. 109 l.a.).

L'assenza quindi di un'esplicita autorizzazione da parte dell'autore ne impedisce, ad avviso di chi scrive, la riproduzione dell'opera a scopo commerciale.




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