Il prossimo 15 novembre entreranno in vigore le norme contenute nel capo I del D.L. 24 agosto 2021 n. 118 (convertito con modifiche nella legge 21 ottobre 2021 n. 147 di cui si riportano ampi stralci) le quali introducono un nuovo approccio alla crisi d'impresa attraverso la previsione della possibilità di una sua composizione negoziata.
Sulla spinta delle raccomandazioni ricevute dall'Unione Europea all'Italia a risolvere le problematiche relative alla lentezza e inefficienza del sistema giudiziario si è deciso di intervenire sul Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - in attuazione della Direttiva UE n. 1023/2019- rivedendo gli accordi di risoluzione extragiudiziale al fine di incentivare l'emersione anticipata della crisi e la "precocità" della fase di ristrutturazione e preservare le strutture produttive ed i diritti dei lavoratori.
L'apertura del procedimento viene lasciata all'iniziativa dell'imprenditore (direttamente o a seguito di segnalazione dell'organo di controllo della società) il quale, trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della CC.I.AA. nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa (art. 2).
Nell'espletamento dell'incarico l'esperto, terzo rispetto a tutte le parti ed indipendente da queste, può chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie e può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale (art. 4).
Il procedimento si apre con l'inserimento di un'istanza sull'apposita piattaforma telematica contenente i seguenti documenti (art. 5, comma 3): a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza; b) una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che si intendono intraprendere; c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia; d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale l'imprenditore attesta di non aver fatto istanza di ammissione al concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito;
e) il certificato unico dei debiti tributari;
f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione; g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi;
h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.
L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata.
Se invece l'esperto non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, il medesimo ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.
L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di crisi o di insolvenza. L'incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico e' resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale per l'applicazione di misure protettive o di autorizzazioni alla rinegoziazione dei contratti ovvero all'acquisizione di nuovi finanziamenti (art. 5 commi 5-7).
Come anticipato nel paragrafo precedente l'imprenditore, con l'introduzione del procedimento di negoziazione può chiedere (art. 10, comma 1):
- l'applicazione di misure protettive affinché i creditori non possano acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. L'istanza, pubblicata nel Registro delle Imprese, dev'essere confermata con ricorso - presentato al tribunale ove ha sede l'imprenditore lo stesso giorno della suddetta pubblicazione, corredato dei documenti previsti dall'art. 7 comma 2, e dell'accettazione dell'esperto - ai fini della conferma o della modifica delle misure protettive e, ove occorra, dell'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso fissa, con decreto, l'udienza di comparizione delle parti e successivamente provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni (termini peraltro prorogabili fino a duecentoquaranta giorni), delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti (art. 7, commi 4 e 5).
- l'autorizzazione al Tribunale:
a) a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 l.fall., purché motivati dalla continuità aziendale e dalla migliore soddisfazione dei creditori; b) a contrarre dai soci o da società appartenenti al gruppo finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 legge cit. c) a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'art. 2560, secondo comma c.c., dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti ed il rispetto dei diritti dei lavoratori (art. 2112 c.c.). L'esperto dal canto suo può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica (con l'esclusione dei rapporti di lavoro dipendente) ovvero ad esecuzione differita se la prestazione e' divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuita' aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo (art. 10).
La gestione dell'impresa durante le negoziazioni (art. 9) viene lasciata all'imprenditore sia per quel che concerne l'amministrazione ordinaria che per quella straordinaria. L'imprenditore in stato di crisi deve gestire l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore e' insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore. Sugli atti più importanti il debitore deve informare preventivamente l'esperto, per iscritto, qualora non appaiano coerenti rispetto alle trattative in corso o alle prospettive di risanamento. L'omessa informativa, fa scattare in capo all'esperto medesimo l'obbligo di segnalazione e soprattutto l'iscrizione del dissenso di quest'ultimo nel registro delle imprese nei dieci giorni dalla scoperta, con la conseguente revoca dei benefici concessi. Quando e' individuata una soluzione idonea al superamento della situazione (art. 11) le parti possono, alternativamente: a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 14 se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 5, comma 8, e' idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni; b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 182-octies l.fall.; c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo 67, comma 3, l.fall. non occorrendo l'attestazione prevista dal medesimo articolo. All'esito delle trattative l'imprenditore potrà comunque:
- domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti la cui percentuale di cui all'articolo 182-septies, secondo comma, lettera c) l.fall., sarà ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto; Ovvero in alternativa: a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), l.f.; b) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio;
c) accedere ad una delle procedure disciplinate dal legge fallimentare, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e, per le imprese agricole, alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni disciplinate dagli articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3. La composizione negoziata è incentivata da misure premiali di carattere fiscale (art. 14) le quali (a partire dalla data di accettazione dell'incarico dell'esperto fino alla conclusione della composizione negoziata) prevedono: a) la riduzione degli interessi (al tasso legale) e delle sanzioni (nelle misure indicate dall'art. 14, commi 2 e 3); b) la dilazione in un massimo di 72 rate mensili dei debiti tributari, anche prima dell'iscrizione a ruolo delle somme dovute, se l'istanza sia sottoscritta anche dall'esperto; c) l'applicazione alle sopravvenienze attive sui debiti (per il proponente) e alle perdite su crediti (per i creditori) degli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, dalla data di pubblicazione del contratto o degli accordi di cui all'art. 11 D.L. 118. Si ricordano infine altre agevolazioni, che “premiano” l'utilizzo dello strumento compositivo.
Ci si riferisce a quanto in parte già esposto ovvero:
- alla possibile sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione per perdite rilevanti e della connessa causa di scioglimento (art. 8) dalla pubblicazione nel RI dell'istanza di misure protettive fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata;
- alla conservazione degli effetti per gli atti autorizzati dal tribunale allorché in seguito si acceda alle procedure concorsuali tradizionali (art. 12, comma 1);
- all'esenzione da revocatoria per gli atti e i pagamenti coerenti con le trattative e le prospettive di risanamento (art. 12, commi 2 e 3);
- all'esonero da responsabilità penale per i fatti di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice degli atti e pagamenti “coerenti” e di quelli autorizzati dal giudice (art. 12, comma 5);
- alla possibilità di conferire all'eventuale accordo di ristrutturazione sottoscritto anche dall'esperto gli effetti di cui all'art. 67, 3° comma l.fall. senza necessità dell'attestazione (art. 11);
- alla possibilità di presentare il concordato semplificato di liquidazione se l'esperto nella relazione finale dichiari che le trattative hanno avuto esito positivo.
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