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L'inefficacia del trust liquidatorio imposto ai creditori

Una recentissima ordinanza della Suprema Corte, pubblicata il 9 novembre scorso (Cass. n. 24986/2020) conferma un orientamento consolidato sui Trust di scopo aventi finalità liquidatorie.

Nel caso di specie un'azienda agricola aveva costituito un Trust al dichiarato scopo di liquidare in maniera ordinata il proprio patrimonio nel rispetto della par condicio creditorum.

L'effetto segregativo connesso all'atto comportava tuttavia la sottrazione dei beni conferiti all'interno del Trust ad eventuali procedure esecutive promosse dai creditori formalmente beneficiari dello stesso.

Per tale ragione una banca creditrice ha chiesto dichiararsi la nullità dell'atto istitutivo del Trust o in subordine la sua inefficacia con conseguente revoca dello stesso ai sensi dell'articolo 2901 c.c.

I giudici di merito in entrambi i gradi di giudizio hanno confermato la legittimità dell'azione revocatoria esperita dalla banca in via subordinata e conseguentemente hanno dichiarato l'inefficacia del suddetto atto.

Investita della vicenda, la Suprema Corte ha richiamato un costante principio fissato da ultimo dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. 24 giugno 2020 n. 12746) secondo il quale "oggetto della domanda di revocatoria non è il bene in sé ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità del bene a esecuzione. Il bene dismesso con l'atto revocando viene in considerazione, rispetto all'interesse dell'alienante, soltanto per il suo valore".

Ciò premesso, secondo gli ermellini, si tratta di capire se l’atto oggetto di domanda riduce la garanzia patrimoniale fornita ai creditori e se, in caso ciò accada, il medesimo atto garantisce agli stessi la soddisfazione del proprio credito al pari degli altri istituti regolanti la fase liquidatoria del patrimonio di un soggetto giuridico.

Le conclusioni a cui sono giunti i medesimi sono le seguenti:

Nel caso di specie, a parte l'evocazione di una finalità a beneficio dei creditori, nulla di analogo a quanto regolato dal legislatore a garanzia dei creditori è ravvisabile nel Trust in considerazione (Trust in favore dei creditori), in quanto la segregazione del patrimonio del debitore e la costituzione di un vincolo di destinazione su un patrimonio che si rende autonomo rispetto a quello del debitore non risultano atti confacenti all'obbligo di mantenimento della garanzia patrimoniale generica che grava sul debitore ex art. 2740 cod. civ..

Pertanto, la lesione della garanzia patrimoniale dei creditori - id est: l'eventus damni - risulta evidente sin dalla costituzione del Trust, non rendendo percorribile per i creditori, per di più senza alcun opportuno bilanciamento, l'esecuzione sui beni del debitore ex art. 2910, comma 1, cod. civ.





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